Il testamento scritto è l’unico strumento che consente di destinare una quota del proprio patrimonio ai bambini più bisognosi, ma è necessario conoscere i limiti che la legislazione italiana impone.
Che cosa prevede la legge in merito agli eredi del proprio patrimonio? Come conciliare donazione e successione? Cos’è la pubblicazione del testamento? Facciamo chiarezza.
Nel testamento possono essere nominati gli eredi e i legatari. La differenza risiede nella responsabilità che acquista ciascuno di loro.
L’erede è la persona o l’ente che succede all’intero patrimonio o ad una parte di esso, e ne acquisisce sia attività che passività (beni, denari, ma anche debiti). Ad esempio, nel testamento si può scrivere:
“Nomino erede del mio intero patrimonio Fondazione CESVI”
Il legatario è la persona o l’ente che acquisisce soltanto il bene o il denaro che il testatore gli ha disposto; ad esempio una somma di denaro, un gioiello o un immobile… Nel testamento si può scrivere:
“Lascio in legato la somma di 20.000 € a Fondazione CESVI”
La necessità di tutelare la famiglia da un lato e di rispettare la libertà di ciascuno dall’altro ha portato la legislazione italiana a dividere idealmente il patrimonio in due parti. La legge infatti tutela i parenti stretti ai quali destina una parte del patrimonio, la cosiddetta “quota di riserva”, mentre al testatore spetta la “quota disponibile”, di cui egli potrà disporre liberamente secondo la propria volontà. Donazione e successione non sono quindi incompatibili; tutt’altro.
Il testamento è l’unico strumento attraverso il quale è possibile destinare la quota disponibile a propria discrezione, beneficiando per esempio organizzazioni umanitarie come CESVI.
In mancanza di eredi legittimari, invece, il testatore potrà destinare l’intero patrimonio secondo la propria volontà, senza alcun vincolo.
La pubblicazione del testamento consiste nel mettere a conoscenza gli interessati, eredi e legatari, delle volontà espresse dal testatore ed è un obbligo legislativo a cui viene dato seguito solo ed esclusivamente dopo la morte del testatore.